Governare il rischio fiscale, integrare i controlli.
Progetto e valuto Tax Control Framework, collegando governance, processi, rischi e controlli. Porto nel lavoro sul rischio fiscale l’esperienza maturata in Governance, Risk & Compliance, dalla progettazione all’attuazione operativa.
Il mio lavoro sul TCF comprende progettazione, assessment e supporto metodologico alle verifiche. Il perimetro si definisce in base all’assetto dell’impresa, alla fase del progetto e alle responsabilità da presidiare.
Progettazione e operatività
Dall’assetto organizzativo ai processi, alle responsabilità e ai controlli da mettere in esercizio.
Progettazione e adeguamentoCostruzione della RCM: recepimento della mappa standard dell’Agenzia, quando applicabile, personalizzazione e integrazione dei rischi e dei controlli; impostazione e aggiornamento del framework.
Governance e integrazioneRuoli, responsabilità, flussi informativi e raccordo con i sistemi di controllo esistenti.
AssessmentValutazione del sistema, carenze rilevate e priorità di intervento.
Preparazione alla certificazioneOrganizzazione della documentazione e delle evidenze per la verifica indipendente.
Attività ed elaborati sono definiti in funzione del perimetro, della fase del progetto e delle responsabilità da presidiare.
Dal TCF al controllo integrato
Il sistema di controllo integrato, nel suo insieme.
Offro consulenza anche sull’intero sistema di controllo interno: assessment dell’assetto esistente, progettazione e adeguamento dei presidi, governance dei rischi e integrazione dei sistemi.
Il perimetro può comprendere TCF, Modelli 231, controlli 262/SOX, Enterprise Risk Management e Internal Audit, con attenzione a ruoli, processi, flussi informativi, attività di verifica e monitoraggio.
Flussi informativi: il raccordo tra Tax, Finance e funzioni di controllo
Collego i flussi tra Tax e Finance, Tax Risk Officer, Risk Management, Compliance e Internal Audit, secondo il ruolo di ciascuna funzione. Il lavoro riguarda informazioni sui rischi, esiti dei controlli, anomalie, cambiamenti nei processi e avanzamento delle azioni correttive.
Definisco chi produce l’informazione, chi la riceve, con quale periodicità e quando attivare un’escalation. Organizzo il raccordo tra evidenze, reporting e follow-up, mantenendo le responsabilità e l’indipendenza delle diverse funzioni.
Gli strumenti possono comprendere una matrice dei flussi, un calendario di reporting, tracciati condivisi e un registro delle azioni con responsabili e scadenze.
Supporto l’impresa nell’istituzione della funzione Tax Risk Officer e nel suo avvio operativo. Il lavoro riguarda l’assetto organizzativo, le responsabilità, il raccordo con le altre funzioni e le attività con cui il TRO presidia il sistema di controllo del rischio fiscale.
Definire la funzione. Ruolo, perimetro, responsabilità, collocazione organizzativa e flussi informativi verso management e organi di governo.
Costruire l’operatività. Piano di monitoraggio, verifiche di secondo livello, organizzazione delle evidenze, gestione delle carenze e reporting.
Collegare i presidi. Raccordo con Tax, Finance, Internal Audit, Risk Management e Compliance, e con i sistemi 231 e 262/SOX presenti nell’impresa.
Affiancare la persona. Formazione, strumenti operativi e supporto alle prime attività della figura individuata dall’impresa.
Il contributo può comprendere la formalizzazione del ruolo, la matrice delle responsabilità, il piano delle attività e l’impostazione della reportistica.
È già disponibile una soluzione dedicata alle PMI per accompagnare l’adozione del Tax Control Framework e il percorso di adesione al regime opzionale. L’obiettivo è semplificare l’organizzazione del lavoro e il coordinamento delle attività, con un’impostazione proporzionata al contesto dell’impresa.
Si parte dai processi, dalle responsabilità e dai controlli esistenti. Il perimetro concordato può comprendere:
Inquadramento iniziale. Analisi del contesto aziendale e delle esigenze del percorso.
Impostazione del sistema. Governance, mappatura dei rischi e definizione dei controlli.
Preparazione alla verifica. Organizzazione della documentazione e delle evidenze a supporto della certificazione indipendente.
Operatività nel tempo. Impostazione delle responsabilità e delle attività di monitoraggio e aggiornamento.
Un percorso operativo più semplice da organizzare, con attenzione ai requisiti applicabili e alla qualità dei controlli.
Responsabilità e indipendenza. Il sistema resta sotto la responsabilità dell’impresa; il giudizio di certificazione compete al professionista indipendente abilitato. Il perimetro del supporto va definito in coerenza con i requisiti di indipendenza applicabili.
Il percorso GRC
Il TCF dentro il sistema di controllo dell’impresa.
La mia esperienza comprende rischi, processi, organizzazione e verifiche. Nel lavoro sul TCF porto questa visione di insieme: collegare il controllo del rischio fiscale ai sistemi e alle responsabilità che l’impresa ha già.
Audit e verifiche↗
Esperienza nella pianificazione, nell’esecuzione e nella supervisione di audit operativi, finanziari e di compliance, con una lettura trasversale dei processi aziendali e dei sistemi di controllo. Il lavoro comprende l’intero ciclo di audit: valutazione dei rischi, definizione delle priorità, verifiche, reporting e monitoraggio delle azioni correttive.
Avvio operativo di funzioni Internal Audit, sviluppo delle metodologie e coordinamento delle attività di verifica. Confronto con management e funzioni aziendali sui rilievi, sulle priorità di intervento e sull’adeguatezza dei presidi.
Rischi e sistemi integrati↗
Enterprise Risk Management: metodologie, risk register, responsabilità, valutazione di probabilità e impatto, rischio residuo e azioni di trattamento.
Disegno e verifica di controlli 262/SOX, RCM, narrative e ITGC nel perimetro 262; redazione di Modelli 231 e supporto alle verifiche e ai flussi informativi. Integrazione tra TCF, 231, 262/SOX, ERM e Internal Audit attraverso rischi, controlli, test e reporting condivisi.
Esposizione all’integrazione dei temi ESG nel sistema di controllo interno.
Governance e processi↗
Organigrammi, funzionigrammi, matrici RACI, deleghe, procure e limiti autorizzativi. Analisi della segregazione dei compiti e delle incompatibilità funzionali, con definizione degli interventi insieme ai process owner.
Ridisegno dei flussi operativi, formalizzazione delle procedure, definizione dei presidi e accompagnamento alla loro attuazione.
Progettazione dei flussi informativi tra Tax, Finance, TRO, Risk Management, Compliance e Internal Audit: contenuti, destinatari, frequenza, responsabilità di invio, escalation e monitoraggio delle azioni correttive. Raccordo con i flussi verso gli organi di governo e l’Organismo di Vigilanza, secondo l’assetto aziendale.
Digitalizzazione e strumenti↗
Analisi funzionale dei requisiti, blueprint e supporto all’implementazione dei processi fiscali: raccolta dati, calcoli, verifiche, approvazioni, dichiarazioni, scadenze e archiviazione.
Coordinamento con le funzioni IT e con gli specialisti competenti. Esperienza di utilizzo operativo e supervisione nell’uso di Excel, SAP, Archer GRC, Power BI, ServiceNow e strumenti di AI generativa.
Coordinamento, formazione e stakeholder↗
Coordinamento tecnico delle attività e delle risorse, supervisione del lavoro e gestione delle criticità operative.
Formazione e affiancamento dei collaboratori, delega progressiva, coaching e sviluppo dell’autonomia. Confronto con management, process owner, funzioni di controllo e revisori sui rilievi, sulle priorità e sugli interventi da attuare.
TCF, formazione e divulgazione↗
Ideazione, implementazione, verifica e manutenzione dei Tax Control Framework; sviluppo di metodologie e supporto tecnico alle attività di certificazione, con il giudizio e la firma affidati al certificatore.
Formazione su TCF, controllo interno ed ERM in contesti professionali e aziendali: progettazione dei programmi, interventi in aula, affiancamento individuale e casi pratici.
Scrittura e contributi editoriali su Tax Control Framework, governance e controllo interno.
La guida
Capire il sistema. Approfondire le scelte.
Una guida al Tax Control Framework e all’Adempimento Collaborativo: dall’assetto dei controlli al rapporto con l’Agenzia, fino alla verifica indipendente. Gli approfondimenti distinguono requisiti normativi, chiarimenti dell’Agenzia e impostazioni metodologiche.
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Aggiornamenti e scadenze
Scadenze e novità del quadro applicativo
31 dicembre 2026
Il D.Lgs. 148/2026, in vigore dal 12 agosto 2026, ha spostato dal 30 settembre al 31 dicembre il termine per la certificazione di disegno del TCF dei contribuenti che hanno presentato domanda di adesione nel 2024 e nel 2025. Alla stessa data scade, per gli esercizi coincidenti con l'anno solare, l'attestazione dell'efficacia operativa dei soggetti già ammessi, o con istanza presentata, al 18 gennaio 2024.
Termine: 31 dicembre 2026.
Circolare 6/E · 6 agosto 2026
Il 6 agosto 2026 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 6/E, che ordina il regime dopo la riforma e chiarisce requisiti, certificazione, Codice di Condotta ed effetti premiali.
Il mio percorso nasce nel mondo Governance, Risk & Compliance: Internal Audit, gestione dei rischi, controlli sull’informativa finanziaria, compliance e organizzazione dei processi. Questa esperienza è la base del mio lavoro sul Tax Control Framework, dalle prime implementazioni alla valutazione e al monitoraggio dei sistemi.
Ho lavorato in Deloitte, PwC e Studio Pirola, con responsabilità nell’esecuzione e nella supervisione degli incarichi, nello sviluppo di metodologie e servizi e nella guida dei team. Ho lavorato alla costruzione e all’integrazione dei sistemi di controllo, al ridisegno dei processi e all’avvio operativo delle funzioni.
Oggi il mio contributo sul TCF unisce conoscenza dei processi, disegno organizzativo e competenze di verifica. Il mio lavoro comprende progettazione, assessment, preparazione alla certificazione e impostazione metodologica e tecnica delle verifiche.
Affianco anche le imprese nell’introduzione della funzione Tax Risk Officer e nella progettazione o nel rafforzamento del sistema di controllo integrato. Per le PMI è disponibile un percorso dedicato all’adozione del TCF opzionale.
Formazione
Laurea magistrale in Giurisprudenza Laurea magistrale in Economia e Management Master in Business Administration Certificazione Project Management
Ho maturato esperienza in manufacturing e automotive, energy e utilities, trasporti e infrastrutture, retail e grande distribuzione, fashion e luxury, healthcare e consumer goods.
Il settore orienta la lettura dei processi, dei rischi e dei presidi: acquisti e fornitori, produzione, reti commerciali, magazzino, investimenti, processi amministrativi e informativa finanziaria.
Consulenza e affiancamento
A supporto delle funzioni interne di controllo.
Offro consulenza alle figure e alle funzioni che presidiano Internal Audit, Risk Management, Compliance, controlli sull’informativa finanziaria e rischio fiscale.
Posso affiancarle nell’impostazione delle attività, nello sviluppo delle metodologie, nell’esecuzione delle verifiche e nel monitoraggio delle azioni correttive. Il supporto comprende il raccordo con process owner e management, l’organizzazione dei flussi informativi e la formazione delle risorse interne.
Il contributo può riguardare un progetto definito o un affiancamento continuativo, con un perimetro concordato e responsabilità chiare.
PrassiIl modello tradizionale, detto "command and control", lascia il confronto tra contribuente e Amministrazione a dopo la dichiarazione. L'impresa si espone a danni reputazionali e patrimoniali se le sue scelte vengono disattese ex post; l'Amministrazione può non intercettare in modo efficace frodi, evasione o abuso. Dai primi anni 2000, a livello internazionale, si è diffuso un modello che anticipa il confronto a un momento che precede la dichiarazione: la cooperative compliance, riservata alle imprese dotate di un sistema di controllo interno del rischio fiscale, il Tax Control Framework. L'OCSE ne ha definito le caratteristiche nel 2013 e gli elementi costitutivi del sistema nel 2016.
Circolare 6/E del 6 agosto 2026, Parte generale, par. 1
PrassiLa sintesi che l'Agenzia dà del rapporto è "trasparenza in cambio di certezza". L'impresa offre piena disclosure dei propri fatti aziendali, con un'interlocuzione costante e con un TCF che consenta di individuare e comunicare le situazioni a rischio. L'Agenzia assicura certezza in via preventiva, con interlocuzioni costanti e risposte veloci e adeguate. In Italia il regime è stato introdotto dal D.Lgs. 128/2015, dopo un Progetto Pilota avviato nel 2013.
Circolare 6/E, Parte generale, par. 1
Che cos'è il Tax Control Framework
PrassiÈ l'insieme di strumenti, strutture organizzative, norme e regole aziendali che consentono, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi fiscali, di ridurre al minimo il rischio di operare in violazione delle norme tributarie o in contrasto con i principi e le finalità dell'ordinamento. Un sistema di controllo del rischio fiscale adeguato è condizione essenziale di ingresso nel regime (art. 4 D.Lgs. 128/2015).
Circolare 6/E, Parte generale, par. 2.2
PrassiLe Linee Guida TCF (Provvedimento prot. n. 5320 del 10 gennaio 2025) indicano i requisiti minimi di un TCF che si voglia rendere certificabile:
un documento di Strategia Fiscale, scritto e firmato dagli amministratori di vertice, con un piano di azione di lungo periodo;
adeguati controlli in materia di informativa finanziaria-contabile integrati nel TCF;
un modello di governance della tax compliance a tre linee di controllo;
una funzione di monitoraggio di secondo livello (Tax Risk Management), dotata di competenze fiscali e segregata, sotto il profilo organico e funzionale, da chi svolge i controlli di primo livello;
una policy di gestione del rischio interpretativo.
Circolare 6/E, Parte generale, par. 2.2
MetodoIl TCF è un sistema che si progetta, si applica, si monitora e si aggiorna. La mappa dei rischi, le procedure, la Risk & Control Matrix e la certificazione ne sono componenti o momenti di verifica: una documentazione completa non dimostra, da sola, che il sistema funzioni.
Che cosa è cambiato con la riforma
NormaLa legge delega 9 agosto 2023, n. 111, attuata dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 221 (in vigore dal 18 gennaio 2024) e integrata dal D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, ha ampliato la platea dei soggetti ammissibili, introdotto la certificazione del TCF da parte di professionisti indipendenti (art. 4, comma 1-bis, D.Lgs. 128/2015) e potenziato gli effetti premiali. La soglia di accesso è fissata in 750 milioni di euro di ricavi o volume di affari dal 2024, 500 milioni dal 2026 e 100 milioni dal 2028 (D.M. 6 dicembre 2024, art. 2).
D.Lgs. 128/2015, artt. 4 e 7; D.M. 6 dicembre 2024, art. 2; Circolare 6/E, Parte generale, par. 2 e 2.1
PrassiLa Circolare descrive il passaggio da un "modello aperto", in cui i contenuti del TCF erano rimessi alle scelte organizzative dell'impresa e alle valutazioni dell'Agenzia, a un modello "certificato" e più standardizzato.
Circolare 6/E, Parte generale, par. 2 e 2.2
PrassiDal 1° aprile 2026 la gestione del regime è affidata a una Direzione Specialistica dell'Agenzia, con sede a Roma e Milano, rafforzata con l'assunzione di 350 funzionari. La Direzione svolge il ruolo di interfaccia unica per il contribuente aderente (Provvedimento prot. n. 53737 del 13 febbraio 2026).
Circolare 6/E, Parte generale, par. 2.5
La Circolare 6/E: i chiarimenti che incidono di più sul lavoro
PrassiNon tutto ciò che la Circolare contiene è nuovo: molte parti richiamano norme e Linee Guida già in vigore. I chiarimenti con maggiore effetto operativo, ciascuno approfondito nella sezione indicata:
nella RCM entrano i rischi contabili con impatto fiscale, e la relazione 262/SOX vale a determinate condizioni: rischi contabili;
i rischi interpretativi hanno una mappa propria e un trattamento che dipende dal momento della comunicazione: due tipi di rischio;
il certificatore non valida le azioni correttive; lo standard di assurance è indicato solo come esempio: limiti del certificatore;
la certificazione ha un ciclo triennale e può richiedere una nuova certificazione integrale: durata e aggiornamento;
il Modello 231 può soddisfare l'impegno antifrode a determinate condizioni, e "sistematicamente" indica l'abuso, non il disaccordo: Modello 231, agree to disagree;
Fonti di questa sezione
Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 6 agosto 2026; D.Lgs. 128/2015; legge 111/2023; D.Lgs. 221/2023; D.Lgs. 108/2024; D.M. 6 dicembre 2024; Provvedimento prot. n. 5320 del 10 gennaio 2025; Provvedimento prot. n. 53737 del 13 febbraio 2026.
PrassiIl modello di governance è a tre linee di controllo. I controlli di linea sono svolti dalle funzioni operative; il monitoraggio di secondo livello è affidato a una funzione di Tax Risk Management con competenze fiscali, segregata da chi svolge i controlli di primo livello. Il reporting verso gli organi di gestione assicura il "tone at the top" e la responsabilizzazione dei vertici sulle scelte di politica fiscale.
Circolare 6/E, Parte generale, par. 2.2 e nota 5
PrassiIl Tax Risk Officer è responsabile della supervisione del sistema di gestione e controllo dei rischi fiscali. Il suo perimetro rispetto ai controlli sui presidi contabili dipende dalla struttura organizzativa e dalla presenza di un sistema 262, SOX o analogo (vedi sotto).
Circolare 6/E, Parte speciale, par. 1.2
MetodoIl TCF dialoga con Internal Audit, Compliance, Risk Management e con gli altri sistemi di controllo esistenti. La norma chiede un sistema integrato; non assegna a queste funzioni compiti specifici nel TCF. Chiarire per iscritto chi fa che cosa è una scelta di impostazione utile per rendere verificabile il sistema.
Flussi tra le funzioni di controllo
MetodoIl raccordo informativo può essere formalizzato in una matrice che individua, per ciascun flusso, contenuto, funzione responsabile, destinatari, periodicità, evidenze ed eventuale escalation. Tax e Finance alimentano le informazioni sui processi e sulle operazioni; il TRO presidia il monitoraggio del rischio fiscale; Risk Management e Compliance concorrono al raccordo con gli altri rischi e presidi. Internal Audit utilizza le informazioni per le proprie attività mantenendo il ruolo indipendente.
Un registro condiviso delle azioni correttive può collegare rilievo, responsabile, scadenza, stato di avanzamento ed evidenza di chiusura. Il reporting verso management, organi di governo e Organismo di Vigilanza va organizzato secondo competenze e assetto dell’impresa, evitando duplicazioni e mantenendo riconoscibili le responsabilità.
La Risk & Control Matrix
PrassiLa mappa standard dell’Agenzia va recepita nel suo insieme, quando applicabile. Le Linee guida per il settore industriale richiedono di includere tutti i processi, le attività e i rischi fiscali standard, anche quando non riscontrabili nell’impresa: in tal caso se ne esplicita l’assenza secondo le istruzioni di compilazione. Il catalogo rappresenta un minimo da integrare con ulteriori processi, attività e rischi specifici dell’organizzazione, inclusi quelli derivanti dai principi contabili applicati.
Linee guida per la compilazione della mappa dei rischi e dei controlli fiscali — settore industriale, sezioni 1, 2 e 4. Testo dell’Agenzia, copia consultabile ↗
MetodoLa mappa standard è il punto di partenza della RCM aziendale. Personalizzare significa declinare i rischi rispetto alle attività effettive, alle operazioni, ai sistemi informativi e alle responsabilità dell’impresa, aggiungendo quelli specifici. Ogni rischio va collegato a controlli concretamente eseguibili, responsabili, frequenze ed evidenze: la sola riproduzione del catalogo standard non rappresenta il sistema aziendale.
PrassiSecondo le Linee Guida per la compilazione della mappa dei rischi e dei controlli fiscali (settore industriale), la RCM include almeno: processi aziendali; identificazione del rischio fiscale o contabile; ambito impositivo; valutazione del rischio inerente; controlli di primo livello, con individuazione e valutazione; misurazione del rischio residuo; controlli di secondo livello e rischio residuo di secondo livello.
Circolare 6/E, Parte speciale, par. 1.1
MetodoLa RCM è lo strumento operativo del sistema. Il suo valore sta nel collegamento tra processo, rischio, controllo, responsabile, frequenza, evidenza attesa, test e rimedio. La definizione di responsabile, frequenza ed evidenza attesa rende il controllo verificabile e ne chiarisce le modalità di esecuzione.
PrassiLe società ammesse, o con istanza presentata, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 221/2023, il cui TCF è stato validato dall'Agenzia in sede di ammissione, non sono tenute a recepire lo schema standard di RCM. Le controllate che chiedono l'adesione possono continuare a usare la RCM della capogruppo già aderente, con gli adattamenti necessari per attività e sistemi.
Circolare 6/E, Parte speciale, par. 1.4
PrassiIl contribuente è libero di mappare nella RCM anche rischi su tributi non amministrati dall'Agenzia delle Entrate, come accise e dazi. L'Agenzia considera questa scelta un indicatore di condotta trasparente e ne terrà conto nella valutazione del comportamento complessivo.
Circolare 6/E, Parte speciale, par. 1.3
Due tipi di rischio, due strumenti
PrassiI rischi di adempimento sono i rischi di non eseguire correttamente gli adempimenti fiscali secondo le regole prescritte, compresi quelli derivanti dai principi contabili applicati: si mappano nella RCM. I rischi interpretativi nascono dall'incertezza sull'applicazione di una norma a un caso concreto, tipicamente in operazioni non routinarie, nell'aggiornamento normativo, nella consulenza fiscale interna e nei processi di adempimento: si gestiscono con una "Policy sulla gestione del rischio interpretativo" e si registrano in una Mappa dei rischi interpretativi, composta da schede inserite nel servizio web "Regime Adempimento collaborativo".
Un rischio interpretativo è significativo se, sulla base di una valutazione comune delle soglie di materialità quantitativa e qualitativa tra la Direzione Specialistica e il contribuente, rientra tra i casi in cui operano i doveri di trasparenza e collaborazione: la comunicazione preventiva è dovuta. È non significativo (o "sotto soglia") negli altri casi: il contribuente decide se comunicarlo, salvo gli specifici impegni del Codice di Condotta sul mancato adeguamento alla prassi, richiamati nella sezione dedicata.
Circolare 6/E, Parte speciale, par. 4.1 e 4.4
Rischi interpretativi: trattamento in funzione del momento della comunicazione (Prassi, Circolare 6/E, par. 4.4)
Tipo di rischio
Comunicato prima delle scadenze
Rendicontato dopo, spontaneamente
Non comunicato
Significativo
Esimente sanzionatoria alle condizioni di legge
Sanzioni piene
Sanzioni piene e causa di esclusione dal regime
Non significativo
Esimente sanzionatoria alle condizioni di legge
Riduzione alla metà delle sanzioni
Sanzioni piene
"Esimente alle condizioni di legge" rinvia alla sezione Benefici e condizioni. La riduzione alla metà per i rischi non significativi rendicontati dopo la scadenza richiede che la disclosure sia spontanea e non indotta da un controllo.
PrassiPer i rischi di adempimento, la riduzione delle sanzioni alla metà (art. 6, comma 3-bis) spetta alle violazioni riconducibili a rischi correttamente descritti nella RCM, a condizione che la versione della mappa che li contiene sia stata comunicata all'ufficio prima dell'evento o dell'errore che ha causato la violazione. Non rileva il livello di rischio inerente o residuo indicato nella RCM.
Circolare 6/E, Parte speciale, par. 4.4
Rischi contabili, 262 e SOX
PrassiNella RCM vanno mappati i rischi fiscali e i rischi contabili che hanno un impatto fiscale, con i relativi presidi. I rischi contabili che non generano alcun impatto fiscale non vanno inclusi.
Circolare 6/E, Parte speciale, par. 1.1
PrassiPer le imprese che adottano controlli ex legge 262/2005, SOX o modelli analoghi, o che mantengono volontariamente sistemi equivalenti per struttura, processi, ruoli e responsabilità, l'obbligo di un sistema integrato anche per i rischi derivanti dai principi contabili si intende rispettato. La relazione del Dirigente Preposto o del Responsabile SOX è considerata elemento probatorio sufficiente sull'adeguatezza dei controlli contabili nella misura in cui contenga informazioni sull'affidabilità del dato contabile attraverso test di disegno e test di efficacia operativa. In questi casi nella RCM vanno indicati solo i rischi contabili e i presidi derivanti da quel modello; le altre informazioni sono facoltative. Il Tax Risk Officer può recepire le risultanze di quei test, evitando ridondanze.
Circolare 6/E, Parte speciale, par. 1.1 e 1.2
PrassiLe imprese prive di un sistema 262/SOX o equivalente devono adottare un efficace set di controlli sui rischi contabili rilevanti: identificazione e aggiornamento dei processi e dei rischi, misurazione del rischio inerente e residuo, individuazione dei responsabili, analisi delle novità normative e organizzative, inserimento dei presidi nel piano di monitoraggio.
Per queste imprese la Circolare indica due modelli. Relazione unica del Tax Risk Officer, se ha competenze contabili e fiscali: può basarsi anche su verifiche già svolte da altri soggetti (revisore, Internal Audit), delle quali deve però attestare in sede di design l'efficacia e l'idoneità allo scopo e su cui svolge controlli di secondo livello. Due relazioni, una contabile e una fiscale, se il TRO non ha le competenze o si vuole maggiore segregazione. La responsabilità sulla valutazione del sistema di controllo del rischio fiscale resta in capo alla figura aziendale responsabile del TCF. La scelta va formalizzata nel framework di controllo.
Circolare 6/E, Parte speciale, par. 1.1 e 1.2
Modello 231 e prevenzione delle frodi
PrassiL'impegno del Codice di Condotta a evitare il coinvolgimento dell'organizzazione in frodi fiscali, anche per condotte di terzi, può ritenersi rispettato con un Modello 231 idoneo e opportunamente integrato con il TCF, a condizione, da valutare caso per caso in base a business e organizzazione, che i presidi antifrode risultino adeguati. L'integrazione si realizza inserendo nella Mappa dei Rischi specifici presidi antifrode rilevanti in ambito fiscale. È opportuno che il Modello 231 identifichi i reati tributari e i relativi presidi e che siano previsti flussi informativi tra l'Organismo di Vigilanza e la funzione responsabile della compliance fiscale.
Circolare 6/E, Parte speciale, par. 3.1
MetodoIntegrazione e reliance dove sono possibili, con finalità, responsabilità e perimetri tenuti distinti. Il TCF recepisce ciò che gli altri sistemi dimostrano, nei limiti indicati sopra, e resta un sistema con una finalità propria.
Fonti di questa sezione
Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 6 agosto 2026, Parte generale par. 2.2, Parte speciale par. 1.1-1.4, 3.1, 4.1, 4.4; Provvedimento prot. n. 5320 del 10 gennaio 2025 (Linee Guida TCF e Linee Guida RCM), richiamato dalla Circolare; D.Lgs. 128/2015, art. 6, comma 3-bis.
Progetta, applica, monitora e aggiorna il proprio TCF; ne risponde. Sceglie e verifica, con la diligenza richiesta, il certificatore e la documentazione sulla sua indipendenza. Comunica rischi e interagisce con l'Agenzia.
Professionisti che prestano servizi di progettazione e supporto
Affiancano l'impresa nella progettazione, nell'assessment, nell'adeguamento e nella preparazione alla verifica indipendente, e contribuiscono all’impostazione metodologica e tecnica delle verifiche. La responsabilità del sistema resta all'impresa e il giudizio al certificatore.
Certificatore indipendente
Professionista iscritto nell'elenco previsto dal D.M. 212/2024. Esprime un giudizio indipendente e ne risponde. Non può fornire servizi che generino rischio di autoriesame o partecipazione al processo decisionale del richiedente.
Agenzia delle Entrate
Valuta l'ammissione e la permanenza nel regime, esercita i controlli, risponde agli interpelli e alle comunicazioni di rischio, valida le azioni correttive.
L'assessment
MetodoUn assessment del TCF parte dal modello di business e dal perimetro fiscale, analizza il disegno del sistema, individua le carenze, valuta la qualità dei controlli e delle evidenze e ne misura la maturità. È una valutazione professionale, non una verifica di completezza documentale.
Test of Design e Test of Operating Effectiveness
PrassiLe Linee Guida TCF (cap. 7) indicano i principi generali dell'attività del certificatore: la definizione del perimetro dei processi di controllo; la valutazione dell'impostazione del sistema attraverso il Test of Design; la valutazione dell'efficacia attraverso il Test of Operating Effectiveness. L'attività prende a riferimento la descrizione dei processi e dei controlli contenuta nel Tax Compliance Model (TCM) predisposto dalla società.
Le verifiche sono svolte sia a livello di controlli generali (Company Level) sia a livello di rischi specifici (Activity Level). Il Test of Operating Effectiveness va svolto su più transazioni, selezionando, ove possibile, un campione statisticamente significativo, per valutare se il controllo abbia operato in modo efficace e continuativo nell'intero arco temporale di riferimento. A livello Activity il certificatore può rieseguire i test già svolti dal Tax Risk Officer, eventualmente ampliandone il campione, oppure svolgere una verifica autonoma e indipendente.
Circolare 6/E, Parte speciale, par. 2.1 e 2.5
MetodoI due test rispondono a domande diverse e richiedono evidenze diverse: il primo chiede se il controllo, come progettato, è idoneo a presidiare il rischio; il secondo se ha operato davvero nel periodo. Per le imprese con domanda presentata nel 2024 o nel 2025, la Circolare precisa che la prima certificazione (di disegno) valuta il disegno e non l'efficacia operativa.
Chi certifica e che cosa
NormaLa certificazione del TCF è riservata ai professionisti iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e dei requisiti di indipendenza (D.M. 12 novembre 2024, n. 212, artt. 1, 2 e 4). Chi intende aderire al regime deve certificare il sistema integrato di controllo del rischio fiscale, anche quanto alla conformità ai principi contabili (art. 4, comma 1-bis, D.Lgs. 128/2015). Per i soggetti già ammessi o con istanza presentata prima del 18 gennaio 2024 la norma prevede, in luogo della certificazione di ingresso, l'attestazione dell'efficacia operativa con le modalità del decreto del 21 novembre 2024.
PrassiLa normativa non specifica la struttura e lo standard di riferimento della certificazione. Il certificatore sviluppa una propria metodologia di controllo, tenendo conto delle Linee Guida TCF e, ove ritenuto opportuno, delle migliori prassi. A titolo esemplificativo, la Circolare ritiene che l'uso degli standard internazionali della serie ISAE 3000 emessi dallo IAASB, con particolare riferimento all'ISAE 3402, soddisfi le finalità richiamate. Non è uno standard obbligatorio.
Circolare 6/E, Parte speciale, par. 2.1
Perimetro e limiti dell'attività del certificatore
PrassiIl certificatore attesta che la RCM sia redatta secondo il formato e lo standard delle Linee Guida (salvi i casi di TCF già validato) e contenga tutte le informazioni rilevanti, e verifica che il TCF sia integrato con adeguati controlli sull'informativa finanziaria-contabile.
Il D.M. 212/2024 chiede nella relazione la descrizione delle carenze non significative riscontrate e le azioni correttive da attuare. Secondo la Circolare, l'indicazione delle azioni correttive non è attività di assurance e potrebbe costituire consulenza o generare rischio di autoriesame: la validazione delle azioni correttive per le carenze non significative è una prerogativa dell'Agenzia. Il certificatore riporta le carenze e le azioni che la società aderente ha individuato per porvi rimedio, nella relazione o in allegato. Le carenze rilevanti ai fini del parere vanno riportate in relazione anche se sanate nel periodo di riferimento.
Circolare 6/E, Parte speciale, par. 2.2, 2.3 e 2.5
La Circolare non precisa gli effetti di una carenza significativa sul contenuto del giudizio.
Indipendenza, autoriesame e certificazione infedele
NormaIl D.M. 212/2024 vieta al certificatore di fornire servizi che possano generare un rischio di autoriesame o la partecipazione al processo decisionale del richiedente (art. 4) e gli impone di documentare, anche con dichiarazioni sostitutive, i rischi per la propria indipendenza e le misure di mitigazione (art. 5, comma 1). La certificazione si considera infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità, se i dati certificati non corrispondono a quelli esibiti dal contribuente, o se il certificatore attesta falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti. Si applica la disciplina sanzionatoria prevista per il visto pesante e l'Agenzia ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della permanenza dell'impresa nel regime (art. 4, comma 1-bis, D.Lgs. 128/2015).
D.M. 212/2024, artt. 4 e 5; D.Lgs. 128/2015, art. 4, comma 1-bis; Circolare 6/E, Parte speciale, par. 5.6
PrassiLa posizione dell'impresa dipende dalla diligenza usata. Se l'impresa non ha acquisito e verificato la documentazione di indipendenza con la specifica diligenza richiesta, per cui sarebbe stato possibile rilevare i profili di infedeltà, non può essere ammessa e deve presentare una nuova istanza. Se ha usato la diligenza richiesta, può essere ammessa previa produzione di una nuova certificazione rilasciata da un diverso professionista abilitato. Per i contribuenti già ammessi, dopo un contraddittorio di trenta giorni, l'ufficio dichiara l'esclusione dal regime oppure la permanenza, subordinata a una nuova certificazione.
Circolare 6/E, Parte speciale, par. 5.6
NormaLa progettazione del sistema e l’assunzione di responsabilità al suo interno rientrano nelle situazioni di autoriesame previste dall’art. 4, comma 3, lettera f), del D.M. 212/2024. In presenza di tali situazioni il professionista non può accettare l’incarico di certificatore; la verifica dei requisiti di indipendenza deve precedere l’accettazione dell’incarico.
Durata, aggiornamento e nuova certificazione
NormaLa certificazione ha durata triennale e va aggiornata alla scadenza del triennio. Se nel periodo di validità si verificano modifiche organizzative che richiedono il complessivo aggiornamento del sistema, deve essere prodotta una nuova certificazione (D.M. 212/2024, art. 7). Il professionista valuta l'efficacia operativa tramite procedure di test, con cadenza almeno triennale ai fini dell'aggiornamento (art. 6).
D.M. 212/2024, artt. 6 e 7, come richiamati dalla Circolare 6/E, Parte speciale, par. 2.4
PrassiNon è possibile individuare a priori le ipotesi di "complessivo aggiornamento". In linea generale occorre una nuova certificazione in presenza di mutamenti sostanziali del perimetro del TCF, come l'ampliamento dei processi o dell'assetto organizzativo, compresa la governance dei rischi fiscali. Sono esempi le operazioni di aggregazione o disaggregazione con entità escluse dal perimetro del TCF, o le operazioni straordinarie tra soggetti ammessi e non ammessi, oppure tra soggetti ammessi dotati di TCF diversi. Le operazioni che coinvolgono solo soggetti già inclusi nel medesimo perimetro non richiedono mai il complessivo aggiornamento. La valutazione è caso per caso, in base a materialità, dimensione del complesso aziendale e perimetro dei processi ampliati; l'impresa comunica preventivamente all'Agenzia gli eventi rilevanti, per una valutazione condivisa.
Ai fini dell'aggiornamento, i controlli di efficacia operativa devono coprire l'intero arco triennale a partire dal periodo d'imposta di ottenimento della prima certificazione o dell'ultimo aggiornamento; le verifiche possono avere cadenza anche annuale o biennale. Il certificatore valuta anche l'adeguatezza dell'aggiornamento del disegno dei controlli compiuto dall'impresa a seguito della sua attività di monitoraggio.
Circolare 6/E, Parte speciale, par. 2.4 e 2.5
Fonti di questa sezione
D.M. 12 novembre 2024, n. 212, artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7 (come richiamati dalla Circolare); D.Lgs. 128/2015, art. 4, comma 1-bis; decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2024; Linee Guida TCF, cap. 7; Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 6 agosto 2026, Parte speciale par. 2.1-2.5, 5.6.
NormaPossono presentare domanda, secondo il decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024 (art. 2, comma 1):
i soggetti residenti e non residenti con volume di affari o ricavi non inferiore a 750 milioni di euro dal 2024, 500 milioni dal 2026, 100 milioni dal 2028;
i contribuenti che danno esecuzione alla risposta a un interpello sui nuovi investimenti (art. 2 D.Lgs. 147/2015), indipendentemente dall'ammontare di volume di affari o ricavi, al ricorrere degli altri requisiti;
i contribuenti appartenenti al medesimo gruppo di imprese, se almeno un soggetto del gruppo possiede i requisiti dimensionali e il gruppo adotta un sistema integrato di controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, e gestito in modo unitario. Dopo il correttivo (D.Lgs. 108/2024) il gruppo è inteso in senso civilistico (art. 2359 c.c.), non più come solo consolidato nazionale.
I requisiti dimensionali si valutano sul valore più elevato tra i ricavi dei bilanci dell’esercizio precedente a quello in corso alla presentazione della domanda e dei due esercizi anteriori, e il volume d’affari IVA dell’anno solare precedente e dei due anni solari anteriori (art. 7, comma 1-ter, D.Lgs. 128/2015; decreto 6 dicembre 2024, art. 2, comma 2).
D.M. 6 dicembre 2024, art. 2; D.Lgs. 128/2015, art. 7; Circolare 6/E, Parte generale par. 2.1 e Parte speciale par. 1.5, 1.7
PrassiChi accede tramite interpello sui nuovi investimenti può chiedere, nella domanda, l'ammissione anche dell'impresa che svolge funzioni di indirizzo sul sistema di controllo ("ingresso per trascinamento", D.M. 6 dicembre 2024, art. 2, comma 5). Se non possiede a sua volta i requisiti dimensionali, non può invece far valere il trascinamento previsto per i gruppi a favore delle società del proprio gruppo che ne sono prive. Per le holding non finanziarie il requisito dimensionale può essere verificato sommando ai ricavi i proventi da partecipazione (voce C15) e i proventi finanziari (voce C16).
Circolare 6/E, Parte speciale, par. 1.5 e 1.7
L'interlocuzione con l'Agenzia
PrassiL'interpello abbreviato è una richiesta di parere su un caso concreto e personale, con obbligo di risposta entro un termine perentorio: è attività di consulenza. La comunicazione di rischio è uno strumento di segnalazione di un rischio fiscale, più snello, che consente di esaminare anche gli elementi di fatto; l'Agenzia non ha obbligo di rispondere e la valuta ai fini di eventuali approfondimenti istruttori. È il canale di innesco del controllo anticipato. Entrambe possono dare accesso all'esimente sanzionatoria alle condizioni di legge; per la comunicazione di rischio sono tassativi gli elementi essenziali previsti per l'interpello abbreviato.
Circolare 6/E, Parte speciale, par. 4.2
NormaL'interpello abbreviato va presentato almeno quarantacinque giorni prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento dell'altro obbligo tributario connesso alla fattispecie (art. 9, comma 4-bis, D.M. 15 giugno 2016, introdotto dal D.M. 20 maggio 2024). Non va confuso con il termine di quarantacinque giorni entro cui l'Agenzia risponde.
PrassiPer le comunicazioni di rischio, "preventività" e "tempestività" si misurano rispetto al termine ordinario di presentazione della dichiarazione: il termine anticipato dell'interpello abbreviato non si applica. Non sono preventive le comunicazioni successive alla scadenza dei termini ordinari e precedenti a dichiarazioni integrative, tardive o sostitutive. Ai fini IVA rileva sempre il termine di presentazione della dichiarazione, anche se liquidazioni e versamenti sono già stati effettuati.
D.M. 15 giugno 2016, art. 9, comma 4-bis; Circolare 6/E, Parte speciale, par. 4.3 e 4.7
Contraddittorio rafforzato
NormaPrima di notificare una risposta sfavorevole a un interpello, o di formalizzare una posizione contraria a una comunicazione di rischio, l'Agenzia invita il contribuente a un contraddittorio (art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. 128/2015). Il D.M. 20 maggio 2024, con effetti dal 7 giugno 2024, prevede l'invio di uno schema di risposta, con un termine non inferiore a trenta giorni per le osservazioni e la sospensione per sessanta giorni del termine di risposta.
PrassiLe osservazioni devono pervenire per iscritto, per rendere certe e tracciabili le considerazioni del contribuente. Resta ferma la possibilità di un confronto verbale, anche virtuale, che il contribuente attiva di propria iniziativa e che si svolge entro il termine fissato per le osservazioni.
D.M. 20 maggio 2024; Circolare 6/E, Parte generale par. 2.4 e Parte speciale par. 5.1
"Agree to disagree" e uso degli strumenti
PrassiIl contribuente può essere in disaccordo con la risposta ricevuta ed è libero di scegliere se adeguarsi. Se si discosta, l’Agenzia può emettere un atto impositivo, senza sanzioni quando ricorrono le condizioni dell’esimente, da cui può seguire un contenzioso, considerato un’extrema ratio nel regime. Il principio resta fermo: il Codice di Condotta mira a contrastare l'uso strumentale dell'interlocuzione, non il disaccordo. Sarà valutata negativamente, ad esempio, la presentazione ricorrente e sistematica di comunicazioni o interpelli con soluzioni palesemente non in linea con la legge, la prassi o la giurisprudenza, seguita dal mancato adeguamento e dall'impugnazione degli atti, al solo fine di usufruire dell'esimente e di coltivare contenziosi. La gravità è valutata caso per caso.
Un comportamento è "esattamente corrispondente" a quello rappresentato quando c'è coerenza tra il caso concreto e personale prospettato nell'istanza e il comportamento civilistico effettivamente tenuto.
Circolare 6/E, Parte speciale, par. 3.2 e 3.3
Benefici e condizioni
I benefici elencati non sono automatici: ciascuno ha un ambito soggettivo, condizioni e limiti propri. La tabella ne riporta gli elementi essenziali; il testo normativo e la Circolare contengono ulteriori condizioni.
Benefici del regime: ambito e condizioni essenziali
Beneficio
Per chi
Condizioni essenziali
Fonte
Esclusione delle sanzioni amministrative sui rischi comunicati
Contribuenti aderenti al regime
Comunicazione dei rischi in modo tempestivo ed esauriente, prima della presentazione della dichiarazione o del decorso delle scadenze fiscali, tramite interpello abbreviato o comunicazione di rischio con gli elementi essenziali dell'interpello. Comportamento esattamente corrispondente a quello rappresentato. Esclusi i casi di violazioni con condotte simulatorie o fraudolente.
Contribuenti aderenti, per le condotte riconducibili a rischi non significativi ricompresi nella mappa dei rischi
Le sanzioni non possono comunque superare il minimo edittale. Per i rischi di adempimento: rischio descritto nella versione della RCM comunicata all'ufficio prima dell'evento. Per i rischi interpretativi non significativi: scheda registrata nella Mappa, con disclosure spontanea se successiva alla scadenza.
Esclusione della rilevanza penale (dichiarazione infedele)
Contribuenti aderenti, per le violazioni dipendenti da rischi comunicati
Alle stesse condizioni di comunicazione tempestiva ed esauriente. Non opera per condotte simulatorie o fraudolente né per indicazione in dichiarazione di elementi passivi inesistenti. La Circolare chiarisce che non rientrano nei "passivi inesistenti" i costi esistenti sul piano fattuale ancorché in tutto o in parte indeducibili. Riguarda l'art. 4 D.Lgs. 74/2000: per altri reati l'Agenzia valuta se corredare la notizia di reato con le informazioni sulla partecipazione al regime.
Comunicazione di rischi relativi a periodi precedenti l'ammissione
Contribuenti ammessi; estesa anche ai già aderenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 221/2023
Comunicazione esauriente, prima di accessi, ispezioni, verifiche o inizio di attività di accertamento o indagini penali sui rischi comunicati, entro 120 giorni, termine perentorio, dalla notifica del provvedimento di ammissione, con gli elementi essenziali dell'interpello. Gli effetti sono quelli dei commi 3 e 4. Secondo la Circolare, la possibilità è circoscritta ai rischi di natura interpretativa.
Contribuenti il cui TCF è certificato, per i periodi d'imposta cui si applica il regime
Riduzione di due anni; di un ulteriore anno se al contribuente è rilasciata la certificazione tributaria (visto pesante). Le riduzioni non si applicano all’accertamento delle violazioni realizzate mediante documentazione falsa, operazioni inesistenti, artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente (comma 6-quater).
Normaart. 6, commi 6-bis e 6-ter PrassiCircolare 6/E, Parte generale par. 2.3
Esonero dalle garanzie sui rimborsi
Aderenti al regime; per i crediti del gruppo IVA, quando almeno un partecipante ha aderito
Non è dovuta la garanzia per i rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 221/2023.
PrassiCircolare 6/E, Parte generale par. 2.3
PrassiAvere un TCF non equivale ad avere la protezione sanzionatoria. L'attivazione dell'interlocuzione preventiva per iniziativa del contribuente fonda la premialità, anche per i rischi sotto soglia. Le disposizioni sanzionatorie più favorevoli del D.Lgs. 221/2023 e del correttivo possono trovare applicazione, in base al favor rei, anche a interpelli e comunicazioni presentati prima della riforma, purché, per l'esimente, rispettino tutte le condizioni dell'art. 6, comma 3, e salvi i provvedimenti sanzionatori divenuti definitivi.
Circolare 6/E, Parte speciale, par. 4.1, 4.4, 4.6
Ravvedimento guidato
NormaIl D.M. 31 luglio 2024, n. 126 consente ai contribuenti ammessi che ravvisano omissioni o irregolarità, o che intendono adeguarsi alle indicazioni dell'Agenzia, di avere certezza preventiva sugli importi da ravvedere (art. 13 D.Lgs. 472/1997) attraverso un contraddittorio. Occorre presentare, entro nove mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, una comunicazione qualificata; segue un atto di ricalcolo di imposte, sanzioni e interessi, il versamento e, se ricorrono i presupposti, la dichiarazione integrativa.
PrassiIl ravvedimento guidato può servire a ottenere ogni forma di premialità sanzionatoria prevista da norme primarie, nel rispetto delle relative condizioni. Gli interessi non si cristallizzano alla data della comunicazione qualificata: si calcolano al tasso legale fino all'effettivo pagamento.
D.M. 126/2024; Circolare 6/E, Parte generale par. 2.4 e Parte speciale par. 5.2, 5.3
Permanenza e fuoriuscita
NormaL'Agenzia, previo invito al contraddittorio da svolgere nei successivi trenta giorni, può dichiarare con provvedimento motivato l'esclusione dal regime per perdita dei requisiti o inosservanza degli impegni assunti (art. 7, comma 3, D.Lgs. 128/2015). In caso di inosservanza degli impegni l'esclusione è preceduta da un periodo transitorio di osservazione di centoventi giorni, prorogabile una sola volta per oggettive motivazioni, per verificare che il contribuente abbia rimosso le cause di esclusione e regolarizzato le violazioni. Il periodo transitorio non si applica ai casi di violazioni con condotte simulatorie o fraudolente.
D.Lgs. 128/2015, art. 7, comma 3; Circolare 6/E, Parte generale par. 2.4
Codice di Condotta
PrassiIl Codice, approvato con decreto del Vice Ministro del 29 aprile 2024 (art. 5, comma 2-bis, D.Lgs. 128/2015), raccoglie gli impegni reciproci di Agenzia e contribuenti ed è in larga parte ricognitivo di norme, prassi e soft law internazionale. L'osservanza rientra tra i doveri dell'art. 5. Gli impegni vincolano dal periodo d'imposta in cui è trasmessa la richiesta di adesione, o dall'entrata in vigore del decreto per i già ammessi. La sottoscrizione contestuale all'ammissione, prevista in origine, è stata eliminata dal decreto del 3 ottobre 2024. Il recepimento nel TCF va valutato alla luce della corporate governance di ciascuna impresa e portato all'attenzione degli organi sociali.
Per i casi in cui il contribuente ritiene di non adeguarsi alla prassi (punto 4.6 dei doveri), l'impegno è comunicarlo tempestivamente, indipendentemente dalla soglia di materialità. L'invio della Mappa dei rischi interpretativi può essere una modalità di adempimento; la nota di chiusura dell'anno di compliance può essere la sede per informare l'ufficio di adempimenti difformi dalla prassi nell'anno.
Circolare 6/E, Parte generale par. 2.4 e Parte speciale par. 3.4
Fonti di questa sezione
D.Lgs. 128/2015, artt. 4, 5, 6, 7; D.Lgs. 221/2023; D.Lgs. 108/2024; D.M. 6 dicembre 2024; D.M. 20 maggio 2024; D.M. 15 giugno 2016; D.M. 31 luglio 2024, n. 126; D.M. 29 aprile 2024 (Codice di Condotta) e decreto 3 ottobre 2024; Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 6 agosto 2026, Parte generale par. 2.1-2.5, Parte speciale par. 1.5, 1.7, 3, 4, 5. I decreti ministeriali sono richiamati dalla Circolare.
NormaL'art. 7-bis del D.Lgs. 128/2015 consente ai contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire all’Adempimento Collaborativo ai sensi dell’art. 7 di optare per un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, comunicandolo all'Agenzia delle Entrate. Le modalità applicative sono nel decreto del Vice Ministro del 9 luglio 2025 (G.U. n. 164 del 17 luglio 2025); il Provvedimento prot. n. 42022 del 3 febbraio 2026 approva il modello di adesione e disciplina la ricezione della comunicazione e la verifica dei requisiti di validità dell’opzione. La Circolare 6/E individua nella Direzione Specialistica la struttura competente.
D.Lgs. 128/2015, art. 7-bis; D.M. 9 luglio 2025; Provvedimento prot. n. 42022/2026; Circolare 6/E, Parte generale par. 2.6
Il TCF opzionale e l'Adempimento Collaborativo sono regimi distinti: il primo ha una norma propria (art. 7-bis) e un proprio meccanismo premiale; il secondo segue le procedure di domanda e ammissione degli artt. 3-7 e ha requisiti dimensionali propri.
Come si esercita l'opzione
NormaL'opzione si comunica all'Agenzia con un modello in formato elettronico, firmato e inviato via PEC all'indirizzo indicato nelle istruzioni. Si considera validamente effettuata se al modello è allegata la documentazione prevista dal decreto, che comprende la certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale rilasciata da un professionista indipendente. Ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta in cui è comunicata.
NormaLa durata è di due periodi d'imposta e l'opzione è irrevocabile nel biennio. Alla scadenza si rinnova tacitamente per altri due periodi, salvo revoca espressa, comunicata con lo stesso modello prima della conclusione del secondo periodo. L'Agenzia può verificare in ogni momento il possesso dei requisiti: se mancano o vengono meno, il contribuente decade dai benefici sanzionatori dall'inizio del periodo d'imposta in cui il requisito è venuto meno.
D.M. 9 luglio 2025, artt. 2-6; comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2026
Che cosa offre, e a quali condizioni
NormaPrassiL’art. 7-bis, comma 2, distingue due benefici. La lettera a) esclude le sanzioni amministrative sui rischi fiscali comunicati preventivamente con interpello prima della presentazione delle dichiarazioni o del decorso delle relative scadenze, quando il comportamento tenuto è esattamente corrispondente a quello rappresentato, fuori dai casi di condotte simulatorie o fraudolente. La lettera b) esclude l’applicazione delle disposizioni sulla dichiarazione infedele di cui all’art. 4 D.Lgs. 74/2000 e la relativa notizia di reato, alle condizioni previste dalla norma; sono esclusi anche i casi di indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti. Il beneficio penale non riguarda indistintamente tutti i reati tributari.
D.Lgs. 128/2015, art. 7-bis, comma 2; Circolare 6/E, Parte generale par. 2.6
PrassiLa durata biennale dell’opzione non modifica la cadenza triennale di aggiornamento della certificazione, confermata dall’Agenzia a Speciale Telefisco del 24 settembre 2026 (risposta 6; D.M. 9 luglio 2025, art. 3, comma 4).
Che cosa cambia con il D.Lgs. 148/2026
NormaL'art. 16 introduce nell'art. 7-bis tre commi, applicabili alle comunicazioni effettuate dal 12 agosto 2026, data di entrata in vigore del decreto.
Periodi precedenti all'opzione (comma 2-bis). Chi ha esercitato l'opzione può comunicare all'articolazione dell'Agenzia competente per le interlocuzioni con gli aderenti i rischi fiscali connessi a condotte di periodi d'imposta precedenti a quello dell'opzione, purché la comunicazione sia esauriente e preceda la formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, attività di accertamento o indagini penali sui rischi comunicati.
Termine e contenuto (comma 2-ter). La comunicazione va fatta improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica dell'esito della verifica sul riscontro dei requisiti di validità dell'opzione, con gli elementi dell'art. 3, comma 1, lettere a), c), d), e), f) e g), del D.Lgs. 156/2015 e con l'esposizione chiara e univoca del comportamento adottato. Si applicano le disposizioni del comma 2, lettere a) e b).
Pagamenti (comma 2-quater). Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia si versano in unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale, o della prima rata, va fatto entro sessanta giorni dalla notifica della risposta. Sulle rate successive alla prima decorrono interessi dal giorno dopo il termine della prima rata. Il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine della rata successiva comporta la decadenza dalla rateazione, l'iscrizione a ruolo dei residui, la sanzione dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997 aumentata della metà sull’imposta residua e gli interessi; la cartella va notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla decadenza.
La stessa disciplina dei pagamenti è inserita, per il regime ordinario, nell'art. 6, comma 3-ter. Le norme sono riprodotte nel Testo unico adempimenti e accertamento (D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, artt. 146 e 149).
D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 16, G.U. n. 185 dell'11 agosto 2026, S.O. n. 30
Ci conviene? Un ragionamento condizionato
La risposta dipende dal caso. Alcuni elementi da mettere in fila.
Può convenire se
l'impresa ha, o prevede di avere, posizioni dichiarative incerte da sottoporre all'Agenzia con un interpello prima della dichiarazione;
dispone già di governance, mappa dei rischi e presidi strutturati, o è in grado di costruirli prima dell'opzione;
intende prepararsi a un futuro accesso all'Adempimento Collaborativo, con la soglia che scende a 100 milioni dal 2028 o per l'appartenenza a un gruppo.
Può non convenire se
non vi sono rischi interpretativi rilevanti da comunicare;
l'impegno organizzativo e documentale richiesto prima dell'opzione, compresa la certificazione indipendente del sistema, non è sostenibile nel breve periodo;
l'impresa rientra, o può rientrare, nei requisiti dell'Adempimento Collaborativo, che offre un insieme di benefici diverso;
il biennio irrevocabile non è compatibile con i piani dell'impresa.
Domande da porsi prima di decidere
Quali operazioni o posizioni dichiarative dei prossimi periodi giustificherebbero un interpello?
Chi in azienda sarebbe responsabile del sistema, e con quali competenze?
Quali presidi esistono già (262, SOX, Modello 231, Internal Audit) e quanto possono essere riutilizzati?
Qual è la situazione dimensionale oggi e nel 2028?
Costi e tempi dipendono dal punto di partenza di ciascuna impresa e non sono indicati dalle fonti.
Fonti di questa sezione
D.Lgs. 128/2015, art. 7-bis; D.M. 9 luglio 2025, G.U. n. 164 del 17 luglio 2025; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 42022 del 3 febbraio 2026 e relativo comunicato stampa; D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 16; D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141; Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 6 agosto 2026, Parte generale par. 2.6.
Esempio illustrativo. Mostra come i dati raccolti in un test portano a una conclusione sul controllo. Non descrive un caso reale e non contiene dati: per questo non conclude sull'efficacia, ma indica che cosa serve per farlo. I criteri di significatività sono scelte da fissare per ciascun incarico prima di svolgere il test.
Il processo e il suo controllo
ProcessoEmissione di note di variazione IVA in diminuzione verso i clienti.
Rischio di adempimentoVariazione registrata fuori dai presupposti o dai termini previsti, con riduzione indebita dell'imposta dovuta.
Controllo di primo livelloPrima della registrazione, l'amministrazione clienti verifica il presupposto della variazione e la documentazione di supporto, e il responsabile approva la nota. Il sistema contabile non consente di registrare una nota senza approvazione. Il controllo si applica a ogni nota.
Controllo di secondo livelloOgni trimestre il Tax Risk Officer riconcilia il totale delle note con il registro IVA e riesamina un campione.
Evidenza attesaApprovazione registrata nel sistema con utente e data, documentazione di supporto archiviata, riconciliazione trimestrale sottoscritta.
Che cosa si verifica
MetodoTest of Design. Si verifica che i due controlli siano descritti con responsabile, frequenza ed evidenza attesa, che il blocco del sistema sia effettivamente configurato (con una prova su una nota priva di approvazione) e che la riconciliazione copra l'intero perimetro delle note. Se il blocco non esiste, il controllo di primo livello dipende soltanto dalla diligenza dell'operatore e il giudizio sul disegno cambia.
MetodoTest of Operating Effectiveness. Su un campione di note del periodo si verificano, per ciascuna, presupposto, approvazione, documentazione e termini, e si esaminano le riconciliazioni trimestrali del periodo.
Circolare 6/E, Parte speciale, par. 2.1 e 2.5
Tre tipi di eccezione, da non confondere
Che cosa può emergere dal campione
Eccezione
Che cosa significa
Che cosa si fa
Evidenza non reperibile
L'approvazione non è archiviata, ma il controllo potrebbe essere stato eseguito.
Si cerca evidenza alternativa (registro del sistema, conferma del responsabile). Se l’evidenza alternativa è sufficiente e attendibile, si distingue la carenza di conservazione dall’eventuale mancata esecuzione del controllo.
Controllo non eseguito
La nota risulta registrata senza approvazione: il blocco non ha operato o è stato aggirato.
Si valuta l'efficacia del controllo automatico e del primo livello, e se il secondo livello ha intercettato l'anomalia.
Controllo eseguito in modo incompleto
L'approvazione c'è, ma la documentazione di supporto manca o non è pertinente.
Si verifica nel merito se il presupposto della variazione sussisteva.
Che cosa permette di concludere
La significatività di una carenza dipende da più elementi, da definire prima del test: numero e frequenza delle eccezioni rispetto al campione; natura dell'eccezione, secondo la tabella; importo dell'imposta delle note interessate in rapporto al perimetro; esito della verifica nel merito dei presupposti; intervento del controllo di secondo livello; ripetizione in più trimestri; presenza di controlli compensativi.
Nessuna eccezione nel campione. L’esito va valutato insieme alla qualità delle evidenze, alla selezione del campione e al periodo coperto. Da solo non consente di estendere una conclusione all’intero sistema.
Evidenze alternative reperite. Se sono sufficienti e attendibili, possono supportare la valutazione dell’esecuzione del controllo. Resta da valutare la carenza di conservazione delle evidenze e la sua rilevanza.
Eccezioni di controllo non eseguito. Non si può concludere senza i dati sopra indicati. Se il controllo non ha operato in più casi o per importi rilevanti, la carenza può risultare significativa ai fini del parere: è una valutazione del certificatore.
PrassiLe carenze rilevanti ai fini del parere vanno riportate in relazione anche se sanate nel periodo. Per le carenze non significative il certificatore riporta anche le azioni che l'impresa ha individuato per porvi rimedio; la loro validazione spetta all'Agenzia.
Circolare 6/E, Parte speciale, par. 2.3 e 2.5
Il fascicolo di certificazione: indice esemplificativo
L'indice è un'impostazione organizzativa. Le parti collegate a un requisito documentale riportano la fonte; le altre sono scelte di organizzazione.
Indice esemplificativo, con la natura di ciascuna parte
Parte
Natura
Riferimento
1. Incarico, perimetro e documentazione di indipendenza
Norma per la documentazione di indipendenza; Metodo per il resto
D.M. 212/2024, art. 5, comma 1
2. TCM e RCM esaminati (versione e data)
Metodo
La certificazione prende a riferimento il TCM (Linee Guida TCF, cap. 7)
3. Piano delle verifiche e criteri di valutazione
Metodo
La metodologia di controllo è sviluppata dal certificatore (Circolare 6/E, par. 2.1)
4. Carte di lavoro del Test of Design
Metodo
Test previsto dalle Linee Guida
5. Carte di lavoro del Test of Operating Effectiveness: campioni e periodo coperto
Prassi per campionamento e copertura
Circolare 6/E, par. 2.5
6. Registro delle carenze, azioni individuate dall'impresa, conclusioni
Norma per la descrizione delle carenze non significative e delle azioni correttive nella relazione
D.M. 212/2024, art. 7, lettera e), come riportato dalla Circolare 6/E, par. 2.3
Il termine dipende da quando è stata presentata la domanda e dalla situazione di partenza. Presentazione della domanda, ammissione e decorrenza del regime sono momenti diversi: le categorie distinguono chi ha presentato istanza da chi è già stato ammesso.
Scadenze per categoria
Categoria
Che cosa va prodotto
Termine
Fonte
A. Soggetti già ammessi, o con istanza già presentata, al 18 gennaio 2024
Attestazione dell'efficacia operativa del TCF, riferita ai controlli svolti nel 2024 e nel 2025.
31 dicembre 2026 per l'esercizio coincidente con l'anno solare. Per gli altri esercizi, entro la fine del secondo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del decreto (nel testo della Circolare: esercizio 2026/2027 per i controlli 2024/2025 e 2025/2026).
Termine: 31 dicembre 2026.
NormaD.M. 21 novembre 2024 PrassiCircolare 6/E, par. 2.6
B. Soggetti che hanno presentato domanda di adesione nei periodi d'imposta 2024 e 2025 (ammissione consentita anche senza certificazione)
Certificazione di disegno del TCF. La mancata presentazione entro il termine è causa di esclusione dal regime.
31 dicembre 2026: termine dell'art. 14, comma 2, D.Lgs. 192/2025, spostato dal 30 settembre dall'art. 17 D.Lgs. 148/2026.
Termine: 31 dicembre 2026.
Certificazione del TCF, richiesta ai fini dell'ammissione.
Da allegare alla domanda di ammissione. La deroga dell’art. 14 D.Lgs. 192/2025 vale per le domande 2024 e 2025.
NormaD.Lgs. 128/2015, art. 4, comma 1-bis
B. Primo aggiornamento della certificazione
Aggiornamento: per le domande 2024 e 2025 deve contenere i riscontri di efficacia operativa dalla presentazione dell'istanza al 2028.
31 dicembre 2029, confermato dall’Agenzia nelle risposte a Speciale Telefisco del 24 settembre 2026, che richiamano anche la proroga della prima certificazione al 31 dicembre 2026.
PrassiCircolare 6/E, par. 2.7; risposte AdE a Speciale Telefisco, 24 settembre 2026, risposta 5
C. Aggiornamento della certificazione
Verifica dell’efficacia operativa per l’intero arco triennale di riferimento.
Per l’ingresso nel 2026 con esercizio solare: controlli 2026–2028 e aggiornamento entro il 31 dicembre 2029. Per l’ingresso nell’esercizio 2026/2027: controlli fino al 2028/2029 e aggiornamento entro la fine dell’esercizio 2029/2030. Per gli altri casi si applica il criterio triennale chiarito dall’Agenzia.
Per le domande del 2024 la Circolare tratta separatamente quelle già presentate al 18 gennaio 2024 (categoria A) e le altre (categoria B).
Aggiornamenti recenti
Certificazione: i chiarimenti dell’Agenzia a Speciale Telefisco
PrassiConfermati il primo aggiornamento al 31 dicembre 2029 per le domande 2024 e 2025 e i criteri per gli ingressi ordinari, anche con esercizio non solare. Per il TCF opzionale la certificazione mantiene la cadenza triennale, distinta dalla durata biennale dell’opzione. Risposte 5 e 6 dell’Agenzia, pubblicate dal Sole 24 Ore.
D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (correttivo)
NormaPubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, Supplemento ordinario n. 30. L'art. 17 sposta dal 30 settembre al 31 dicembre 2026 il termine dell'art. 14, comma 2, D.Lgs. 192/2025. L'art. 16 interviene sull'art. 6, comma 3-ter, e sull'art. 7-bis del D.Lgs. 128/2015: comunicazione di rischi relativi a periodi precedenti all'opzione per il TCF opzionale e pagamento rateale delle somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia. Dettaglio
Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E
PrassiInquadramento del regime dopo la riforma e risposte ai dubbi applicativi su requisiti, certificazione, Codice di Condotta, effetti premiali e meccanismi applicativi. I chiarimenti che incidono di più sul lavoro
Provvedimento prot. n. 200904: aggiornamento delle Linee Guida TCF
PrassiIl provvedimento integra le istruzioni del 10 gennaio 2025, 7 agosto 2025 (prot. n. 321934) e 28 gennaio 2026 con le schede sui rischi fiscali relativi alle cripto-valute e al diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura, elaborate nell’ambito del tavolo Agenzia–OIC. Testo del provvedimento dell’Agenzia.
Fonti di questa sezione
D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, art. 14; D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, artt. 16 e 17; decreto del Vice Ministro del 21 novembre 2024; Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 6 agosto 2026, Parte speciale par. 2.6 e 2.7.
Le risposte sintetizzano la Circolare 6/E e le norme richiamate. Ogni risposta rinvia alla sezione che ne riporta le condizioni complete.
Nella RCM vanno mappati tutti i rischi contabili?
No: i rischi fiscali e quelli contabili con impatto fiscale. I rischi contabili senza impatto fiscale non vanno inclusi. Dettaglio
Con un sistema 262 o SOX si possono riutilizzare i test sui controlli contabili?
La relazione del Dirigente Preposto o del Responsabile SOX è considerata evidenza sufficiente sulla componente contabile se riporta test di disegno e di efficacia operativa sull'affidabilità del dato. La responsabilità sulla valutazione del sistema di controllo del rischio fiscale resta in capo al responsabile del TCF. Dettaglio
Il certificatore può proporre le azioni correttive alle carenze?
Per le carenze non significative riporta quelle che l'impresa ha individuato, senza validarle: la validazione spetta all'Agenzia e la proposta rischierebbe di generare autoriesame. Dettaglio
È obbligatorio l'ISAE 3402?
No. La norma non indica uno standard. La Circolare cita gli ISAE della serie 3000, con particolare riferimento al 3402, solo come esempio idoneo. Dettaglio
Quando serve una nuova certificazione invece dell'aggiornamento?
In caso di mutamenti sostanziali del perimetro del TCF, valutati caso per caso, con comunicazione preventiva all'Agenzia. Le operazioni tra soggetti già inclusi nello stesso perimetro non lo richiedono. Dettaglio
La verifica di efficacia deve coprire tutto il triennio?
Ai fini dell'aggiornamento della certificazione sì, con verifiche anche più frequenti del triennio. Il test va svolto su più transazioni, con campione statisticamente significativo ove possibile. Dettaglio
Qual è la mia scadenza?
Dipende dalla categoria: già ammessi o con istanza al 18 gennaio 2024, domande 2024 e 2025, domande dal 2026. Il 31 dicembre 2026 riguarda le prime due, con adempimenti diversi; per l’attestazione della categoria A con esercizio non solare si applica il termine indicato nella tabella. Tabella delle scadenze
La proroga al 31 dicembre 2026 vale per tutte le imprese?
No. L'art. 17 D.Lgs. 148/2026 modifica il termine dell'art. 14, comma 2, D.Lgs. 192/2025, che riguarda le domande presentate nei periodi d'imposta 2024 e 2025 con ammissione consentita anche senza certificazione. Mancare il termine è causa di esclusione. Dettaglio
Il Modello 231 basta per l'impegno antifrode del Codice di Condotta?
Se è idoneo e integrato con il TCF, l'impegno può ritenersi rispettato, a condizione che i presidi risultino adeguati, da valutare caso per caso. Dettaglio
Avere un TCF mi protegge dalle sanzioni?
No, di per sé. Ogni beneficio richiede condizioni proprie. L’esimente sui rischi comunicati richiede, tra l’altro, una comunicazione preventiva, tempestiva ed esauriente e un comportamento esattamente corrispondente a quanto rappresentato. Tabella dei benefici
I rischi interpretativi sotto soglia vanno comunicati?
In generale non sussiste l’obbligo di interlocuzione preventiva per i rischi sotto soglia. Resta l’impegno del Codice di Condotta a comunicare tempestivamente il mancato adeguamento alla prassi, indipendentemente dalla materialità. La comunicazione preventiva o la rendicontazione spontanea successiva consentono i benefici alle rispettive condizioni. Dettaglio
Il termine anticipato di quarantacinque giorni vale per tutte le comunicazioni?
L'interpello abbreviato va presentato almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine dichiarativo. Per le comunicazioni di rischio conta il termine ordinario di presentazione della dichiarazione. Dettaglio
Che cosa succede se la certificazione risulta infedele?
Il certificatore è esposto alla disciplina sanzionatoria del visto pesante. Per chi chiede l’ammissione, la specifica diligenza richiesta incide sulla possibilità di produrre una nuova certificazione o sulla necessità di presentare una nuova istanza. Per chi è già ammesso, l’Agenzia valuta nel contraddittorio l’esclusione o la permanenza subordinata a una nuova certificazione. Dettaglio
TCF opzionale e Adempimento Collaborativo sono lo stesso regime?
Per ogni termine le righe separano, quando serve, ciò che viene dalla norma, dalla prassi e dal metodo.
Adempimento Collaborativo
NormaRegime disciplinato dagli artt. 3 e seguenti del D.Lgs. 128/2015.
PrassiBasato su interlocuzioni costanti e preventive tra Agenzia e contribuente dotato di TCF: "trasparenza in cambio di certezza".
Tax Control Framework (TCF)
NormaSistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, richiesto per l'accesso (art. 4 D.Lgs. 128/2015).
PrassiRequisiti minimi nelle Linee Guida TCF (Strategia Fiscale, tre linee di controllo, funzione di secondo livello segregata, policy sul rischio interpretativo).
Tax Compliance Model (TCM)
PrassiDocumento che disciplina il sistema, per la cui redazione l'Agenzia ha pubblicato le Linee Guida. La certificazione prende a riferimento la descrizione di processi e controlli che contiene.
Strategia Fiscale
PrassiDocumento scritto e firmato dagli amministratori di vertice, con un piano di azione di lungo periodo sulla gestione della variabile fiscale (Circolare 38/E del 2016, richiamata dalla Circolare 6/E).
Tax Risk Officer (TRO)
PrassiResponsabile della supervisione del sistema di gestione e controllo dei rischi fiscali, in raccordo con la funzione di monitoraggio di secondo livello.
Risk & Control Matrix (RCM)
PrassiMappa dei rischi e dei controlli fiscali, con i contenuti minimi delle Linee Guida RCM.
MetodoStrumento operativo che collega processo, rischio, controllo, responsabile, frequenza, evidenza, test e rimedio.
Rischio inerente e rischio residuo
PrassiLe Linee Guida RCM richiedono di misurarli entrambi.
Rischio di adempimento
PrassiRischio di non eseguire correttamente gli adempimenti fiscali secondo le regole prescritte, compresi quelli derivanti dai principi contabili applicati. Si mappa nella RCM.
Rischio interpretativo
PrassiRischio derivante dall'incertezza sull'applicazione di una norma a un caso concreto. Si gestisce con una policy dedicata e si registra nella Mappa dei rischi interpretativi. È significativo o non significativo in base alle soglie di materialità concordate con la Direzione Specialistica.
Interpello abbreviato
NormaIstanza di parere all'Agenzia con obbligo di risposta entro un termine (art. 6, comma 2, D.Lgs. 128/2015; D.M. 15 giugno 2016).
Comunicazione di rischio
NormaDovere di comunicazione tempestiva ed esauriente dei rischi di natura fiscale (art. 5, comma 2, lettera b).
PrassiStrumento di segnalazione senza obbligo di risposta da parte dell’Agenzia; per l'esimente deve contenere gli elementi essenziali dell'interpello.
Agree to disagree
PrassiLibertà del contribuente di non adeguarsi alla risposta ricevuta, senza che ciò configuri di per sé abuso dello strumento.
Codice di Condotta
NormaImpegni reciproci di Agenzia e aderenti (art. 5, comma 2-bis), approvato con D.M. 29 aprile 2024.
Modello aperto e modello certificato
PrassiDefinizioni usate dalla Circolare per il TCF prima e dopo la riforma.
Certificazione di disegno
PrassiPrima certificazione del TCF che, per le domande 2024 e 2025, valuta il disegno del sistema e non la sua efficacia operativa.
Attestazione dell'efficacia operativa
NormaPer i soggetti già ammessi o con istanza prima del 18 gennaio 2024, attestazione di procedure di test su controlli operati in modo continuativo e corretto (decreto del 21 novembre 2024).
Test of Design e Test of Operating Effectiveness
PrassiIl primo valuta l'impostazione del controllo, il secondo il suo funzionamento effettivo nel periodo (Linee Guida TCF, cap. 7).
Company Level e Activity Level
PrassiI due livelli delle verifiche: controlli generali e controlli sui rischi specifici.
Visto pesante
NormaCertificazione tributaria; rileva per la riduzione di un ulteriore anno dei termini di accertamento e, per rinvio, per la disciplina sanzionatoria della certificazione infedele.
Ingresso per trascinamento
NormaPossibilità di chiedere in domanda l'ammissione anche dell'impresa con funzioni di indirizzo sul sistema (D.M. 6 dicembre 2024, art. 2, comma 5).
Ravvedimento guidato
NormaProcedura del D.M. 126/2024 con contraddittorio preventivo sugli importi da ravvedere.
Certification File (fascicolo di certificazione)
MetodoTermine di impostazione professionale per il fascicolo che collega metodologia, attività, criteri, evidenze, punti di attenzione e conclusioni. La norma richiede la relazione di certificazione e specifici contenuti, non questo fascicolo.
Gli atti centrali del regime. La data è quella dell'atto, salvo diversa indicazione.
Cronologia degli atti centrali
Data
Atto
Contenuto essenziale
2013
Progetto Pilota dell'Agenzia delle Entrate
Precede la codificazione dell'istituto; vi hanno partecipato 84 società.
5 agosto 2015
D.Lgs. 128/2015
Introduce il regime dell'adempimento collaborativo.
14 aprile 2016
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 54237
Requisiti di accesso e caratteristiche essenziali del TCF.
16 settembre 2016
Circolare 38/E
Chiarimenti operativi, tra cui la nozione di Strategia Fiscale.
26 maggio 2017
Provvedimento prot. n. 101573
Disposizioni per l'attuazione del regime.
30 marzo 2020; 31 gennaio 2022
Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
La soglia di accesso scende da 10 miliardi a 5 miliardi (2020-2021) e a 1 miliardo (2022-2024).
22 luglio 2021
Risoluzione 49/E
Indicazioni su comunicazione di rischio e interlocuzioni.
9 agosto 2023
Legge 111/2023
Delega per la riforma fiscale.
30 dicembre 2023 (in vigore dal 18 gennaio 2024)
D.Lgs. 221/2023
Potenzia il regime: soglie, certificazione del TCF, effetti premiali, nuovi meccanismi applicativi.
29 aprile 2024 (G.U. n. 132 del 7 giugno 2024)
D.M. Codice di Condotta
Impegni reciproci di Agenzia e aderenti. Modificato dal decreto del 3 ottobre 2024.
20 maggio 2024 (effetti dal 7 giugno 2024)
D.M. sul contraddittorio
Schema di risposta prima di una risposta sfavorevole.
31 luglio 2024
D.M. 126/2024
Ravvedimento guidato.
5 agosto 2024
D.Lgs. 108/2024
Correttivo: gruppi in senso civilistico, esimente penale, attestazione di efficacia operativa.
10 ottobre 2024
Provvedimento prot. n. 383481
Tavolo tecnico Agenzia e OIC sui rischi derivanti dai principi contabili.
12 novembre 2024
D.M. 212/2024
Requisiti, compiti e adempimenti dei certificatori.
21 novembre 2024
Decreto del Vice Ministro
Modalità di attestazione dell'efficacia operativa.
6 dicembre 2024
Decreto del Vice Ministro
Requisiti soggettivi e oggettivi di accesso, con le soglie 750, 500 e 100 milioni.
10 gennaio 2025
Provvedimento prot. n. 5320
Linee Guida TCF. Integrazioni sui rischi da principi contabili: 7 agosto 2025 (prot. n. 321934), 28 gennaio 2026 (prot. n. 33973), 6 luglio 2026 (prot. n. 200904). Il distinto provvedimento prot. n. 321940 del 7 agosto 2025 approva la mappa per il settore assicurativo.
20 gennaio 2025
Protocollo d'intesa Agenzia e Guardia di Finanza
Coordinamento preliminare delle attività istruttorie sugli aderenti.
9 luglio 2025 (G.U. n. 164 del 17 luglio 2025)
Decreto del Vice Ministro
Attuazione del TCF opzionale.
18 dicembre 2025 (G.U. n. 294 del 19 dicembre 2025)
D.Lgs. 192/2025
Art. 14: ammissione senza certificazione per le domande 2024 e 2025.
3 febbraio 2026; 13 febbraio 2026
Provvedimenti prot. n. 42022 e n. 53737
Modello e disposizioni attuative per il TCF opzionale; organizzazione della Direzione Specialistica, operativa dal 1° aprile 2026.
6 agosto 2026
Circolare 6/E
Inquadramento sistematico e chiarimenti applicativi.
7 agosto 2026 (G.U. n. 185 dell'11 agosto 2026; in vigore dal 12 agosto)
D.Lgs. 148/2026
Correttivo Omnibus: art. 16 (art. 6, comma 3-ter, e art. 7-bis) e art. 17 (termine al 31 dicembre 2026).
24 settembre 2026
Risposte dell’Agenzia a Speciale Telefisco, quesiti 5 e 6
Chiarimenti sui termini di aggiornamento della certificazione, sugli esercizi non solari e sulla cadenza triennale per il TCF opzionale.
La guida è aggiornata al 6 ottobre 2026. I riferimenti normativi e i documenti di prassi sono indicati nei singoli approfondimenti. Quando un collegamento rimanda a una copia ospitata da un sito diverso da quello dell’ente emittente, la provenienza è specificata.
Documenti di riferimento
Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 6 agosto 2026, "Nuovo regime di adempimento collaborativo: inquadramento sistematico e chiarimenti su quesiti e dubbi applicativi" (testo dell’Agenzia, copia ospitata da Diritto Bancario).
D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, Supplemento ordinario n. 30 (scheda dell'atto).
D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, art. 14, Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2025.
D.M. 9 luglio 2025, Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2025, e Provvedimento prot. n. 42022 del 3 febbraio 2026, con il comunicato stampa dell'Agenzia.
D.M. 15 giugno 2016, come modificato dal D.M. 20 maggio 2024 (G.U. n. 132 del 7 giugno 2024).
D.Lgs. 128/2015; D.Lgs. 221/2023; D.Lgs. 108/2024; D.M. 29 aprile 2024; D.M. 31 luglio 2024, n. 126; D.M. 12 novembre 2024, n. 212; decreti del Vice Ministro del 21 novembre e del 6 dicembre 2024; Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate del 10 gennaio 2025 e successivi. Richiamati dalla Circolare 6/E.
La guida ha finalità informativa e riporta lo stato delle fonti alla data indicata. Le decisioni su un caso concreto richiedono la lettura dei testi ufficiali e una valutazione professionale della situazione specifica.
Un progetto di consulenza o un affiancamento alle funzioni interne di controllo: scrivimi indicando le responsabilità, il contesto e l’obiettivo. Possiamo confrontarci su TCF, Internal Audit, Risk Governance, controllo integrato e avvio della funzione Tax Risk Officer.